NORMATIVE CALDAIE E TERMOCONVETTORI
RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1A
L’operatore, al termine delle medesime operazioni ha inoltre l’obbligo di effettuare un controllo di efficienza energetica i cui esiti vanno riportati sulle schede 11 e 12 del libretto di impianto e sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica da rilasciare al responsabile dell’impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
La normativa prevede che venga effettuato in ogni caso un controllo di efficienza energetica con cadenza differente a seconda della diversa tipologia e potenza del generatore. Si tratta di una manutenzione al termine della quale viene redatta la dichiarazione di avvenuta manutenzione (cioè il rapporto tecnico di controllo rilasciato dal manutentore e da quest'ultimo inserito nel catasto CURIT).
Le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici possono essere svolte solo da imprese abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n°37.
Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono essere certificati come previsto dal D.P.R. 43/2012.
Inoltre l’impresa che effettua le operazioni di manutenzione e controllo deve essere iscritta al CURIT, condizione necessaria per potere pagare i contributi individuati dalla normativa regionale.
Al termine delle attività di controllo, il tecnico incaricato rilascia un Rapporto di Controllo per ogni generatore.
I modelli dei Rapporti di Controllo sono differenti a seconda della tipologia di generatore.
Il decreto 11 giugno 2014 n°5027 ne ha previsti 5:
- Tipo 1A – Gruppi Termici;
- Tipo 1B – Apparecchi a biomassa solida;
- Tipo 2 – Gruppi Frigo;
- Tipo 3 – Scambiatori;
- Tipo 4 – Cogeneratori.
Il Rapporto di Controllo, compilato dal manutentore, è allegato al Libretto di Impianto e rilasciato al responsabile di impianto.
LIBRETTO D’IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE
Il nuovo libretto di impianto è elaborato sulla base di un unico modello modulare che contiene solo le schede riferite agli elementi che compongono l’impianto termico.
Non dovranno essere compilate tutte le schede, ma solo quelle pertinenti alla tipologia di impianto installata.
A partire dal 15 ottobre 2014, in occasione di una nuova installazione o della prima manutenzione utile, tutti gli impianti devono essere dotati dei nuovi libretti.
Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, sia esistenti che di nuova installazione, rientranti nell’ambito di applicazione della D.G.R. X/3965 del 2015, compresi pertanto quelli alimentati a biomassa, le sottostazioni di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione estiva (con potenza termica >12 kW).
I vecchi libretti “di impianto” e “di centrale” non saranno più aggiornati, ma conservati nel nuovo libretto come “memoria storica”.
Il libretto della caldaia è la carta d’identità dell’impianto di riscaldamento, lo segue dalla prima accensione a fine servizio e successiva demolizione; registra tutte le modifiche, sostituzioni di apparecchi e componenti, interventi di manutenzione e di controllo, valori di rendimento nel corso della vita utile, cambi di proprietà. Ogni volta che viene eseguita la manutenzione, il tecnico deve aggiornare il libretto caldaia che il proprietario dell’immobile deve conservare ed esibire in caso di controlli del Comune insieme alle fatture ricevute. Diversamente scattano sanzioni da 500 a 3mila euro. Il libretto va compilato per la prima volta dall’installatore, all’atto della messa in funzione dell’apparecchio. Poi viene aggiornato dal responsabile dell’impianto (cioè il singolo cittadino o, in condominio, dall’amministratore o da una ditta terza da questi delegato) o dal manutentore.
TERGATURA IMPIANTO
Con l’obiettivo di identificare ogni impianto termico in modo inequivocabile, la normativa regionale ha introdotto la TARGATURA degli stessi, non solo a beneficio delle operazioni di manutenzione e ispezione, ma anche per agevolare l’analisi e il monitoraggio del parco impianti esistente sul territorio regionale, della qualità dell’aria e della diffusione delle fonti di energia rinnovabile.
Questo significa che a partire dal 15 ottobre 2014, in occasione del primo intervento utile (ovvero in caso di installazione, manutenzione) su impianti costituiti da generatori per cui non sono previsti i contributi economici (es. biomassa, pompe di calore, sottostazioni di teleriscaldamento) deve essere rilasciata e registrata la TARGA Impianto.
Per gli impianti per cui è prevista la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) tramite il pagamento dei contributi, la Targatura dell'impianto e la consegna del nuovo Libretto di Impianto avviene al primo rilascio della DAM con data controllo successiva al 15 ottobre 2014.
La Targa impianto è costituita da un semplice adesivo contenente il codice univoco dell’impianto, anche sotto forma dei più moderni Codici QR – ovvero il codice bidimensionale – che da quel giorno identificherà quello specifico impianto e si aggancerà ai servizi che la Regione Lombardia darà ai cittadini e ai manutentori attraverso il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT).
Ogni manutentore o installatore consegna al cittadino un set di Targhe composto da 3 etichette adesive, rappresentanti ognuna una Targa Impianto, e da 2 Matrici.
La prima Targa Impianto è da applicare sul generatore, le altre due Targhe Impianto sono da conservare a cura del responsabile di impianto, per essere utilizzate in caso di deterioramento della prima Targa o di sostituzione del generatore.
La prima delle due Matrici è da applicare sul nuovo libretto di impianto rilasciato all’utente; la seconda è da applicare sul Rapporto di controllo che conserva il manutentore/installatore, ai fini della corretta trascrizione del codice Targa Impianto all’atto della registrazione dei dati in CURIT.

BOLLINO (Contributi Provinciali e Regionali)
Per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, dei servizi correlati e delle ispezioni degli impianti termici, il responsabile dell’impianto termico è tenuto a versare un contributo a Regione Lombardia e all’Autorità competente.
Il contributo per impianti centralizzati a servizio di più unità immobiliari è versato dal terzo responsabile o dall’amministratore di condominio, ove presenti; in tutti gli altri casi è versato dal manutentore per conto del responsabile di impianto, il quale è tenuto a riconoscergli tali oneri.
Non sono previsti contributi per le seguenti tipologie di impianti:
- gli impianti di climatizzazione estiva;
- gli impianti costituiti esclusivamente da apparecchi alimentati con biomassa solida o biocombustibili;
- gli impianti costituiti esclusivamente da pompe di calore;
- gli impianti allacciati a reti di teleriscaldamento.
I contributi sono calcolati in base alla potenza dei generatori a combustibile fossile. La fascia, all’interno della quale è individuato il contributo da corrispondere, è determinata dalla somma delle potenze di tutti i generatori a combustibile fossile che costituiscono l’impianto. L’entità dei contributi è riportata nella tabella che segue:

I contributi sono corrisposti attraverso il Portafoglio digitale a disposizione di tutti i manutentori, i terzi responsabili e gli amministratori di condominio registrati in CURIT. Il manutentore non è quindi più chiamato ad applicare alcun Bollino sul Rapporto di Controllo, come in passato previsto da parte di alcune Autorità competenti.
A garanzia che sia il manutentore a versare i contributi per conto del cittadino, è necessario che nella fattura sia esplicitato l’importo del contributo, che non costituisce imponibile IVA.
Nel momento in cui il manutentore/amministratore/terzo responsabile inserisce la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione in CURIT, il corrispondente contributo è detratto dal credito residuo presente sul Portafoglio digitale a lui intestato.
Se il credito residuo sul Portafoglio digitale non è sufficiente, non è possibile concludere la registrazione della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione.
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